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protestati.
Protesti e Visure Camerali, informazioni aziendali, visure via internet in tempo reale
comodamente seduti davanti al pc, senza abbonamenti né formule prepagate.
L'Ufficio Protesti della Camera di Commercio , per
i protesti levati nel territorio della provincia:
- provvede all'inserimento nel Registro
informatico dei protesti dei nominativi contenuti
- negli elenchi che riceve dagli ufficiali
abilitati;
- riceve le istanze di cancellazione o di
annotazione indirizzate al Presidente della Camera di Commercio e provvede,
sulla base delle decisioni assunte, alle cancellazioni o alle annotazioni
nel Registro informatico dei protesti.
- Offre, inoltre, la possibilità di accedere,
in tempo reale, all'acquisizione dei dati riguardanti l'intero territorio
fornendo, pertanto, a richiesta degli interessati:
visure
nominative
certificazioni
sull'esito della ricerca dei protesti
IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
Le Camere di Commercio hanno il compito di provvedere alla
pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti
cambiari al fine di dare
pubblicità dei protesti levati per il mancato
pagamento di cambiali-pagherò, tratte accettate o assegni bancari e lo fa
mediante la tenuta e l'aggiornamento del Registro informatico dei protesti.
Il
Registro
informatico dei protesti contiene – per ciascun
protesto – le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato,
al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza
dell'effetto protestato.
I nominativi dei protestati vengono conservati nel Registro
per un periodo di cinque anni.
Il Registro informatico dei protesti
è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala
nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio.
E' tuttavia prevista, in presenza di determinate
circostanze, la possibilità di ottenere la
cancellazione del proprio nominativo dal Registro
informatico dei protesti prima del termine predetto.
L'accesso ai dati contenuti negli archivi delle
Camere di Commercio è garantito a tutti i cittadini, oltre che attraverso gli
sportelli di ciascuna Camera di Commercio, anche con il collegamento via
Internet previa autorizzazione al servizio "Telemaco"
rilasciata dalle Camere di Commercio.
La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di
accrescere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali.
La consultazione del Registro informatico dei
protesti, infatti, assume particolare importanza per poter valutare
l'affidabilità di un interlocutore economico o per dimostrare la propria
affidabilità.
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Protesti |
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cambiari
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Assegni emessi da privati o imprese
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Cambiali emesse da privati o imprese
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delle imprese italiane
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A chi è utile?
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potete avere in tempo reale un informazione relativa alla
solvibilità di un vostro cliente
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potete conoscere eventuali situazioni che possono pregiudicare
la buona riuscita di un affare
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potete verificare
eventuali protesti o ipoteche di imprese o persone con le quali
state portando a termine un affare
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Come funziona?
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vuoi avere le informazioni
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reale il database delle Camere di Commercio fornendoti la risposta
relativa all'informazione richiesta
|
Il Registro informatico dei protesti
Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio fino al 15 maggio 2001.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n° 316/2000 l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:
i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari.
dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione
le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari.
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.
La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la certificazione sull'esito della ricerca.
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione.
La banca dati consente di ottenere tutti i protesti (assegni, cambiali, tratte) levati negli ultimi 5 anni sul territorio nazionale a carico di persone fisiche e giuridiche, tratti dai Bollettini Ufficiali e dal Registro Informatico Protesti delle Camere di Commercio.
Il servizio permette di avere in tempo reale tutte le notizie ufficiali relative ai protesti cambiari e controllare tempestivamente ogni variazione del dato che può verificarsi in conformità dei decreti di cancellazione e di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il servizio offre i seguenti vantaggi:
Valutare l'affidabilità di un soggetto, relativamente alla
presenza o meno nel potenziale cliente di eventi negativi
Decidere la concessione di un finanziamento
Decidere l'accettazione di assegni o cambiali
Protesti ed euro - Studio n. 3597
Protestabilità di assegni postali - Studio n. 3414
Indicazione dei dati anagrafici del debitore nelle cambiali - Studio n. 4192
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http://www.tuttoinrete.it/
http://www.veritas.it/
VISURE
PROTESTI
webTelemaco
InfoCamere spedizione pratiche telematiche nelle Camere
di Commercio d'Italia
D
B - I pagamenti in Italia: protesti in Italia
Bollettino
dei protesti
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ARCHIVIOSCHEDE, PROTESTI
E LORO CANCELLAZIONE
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Cos'è un protesto ?
E' l'operazione con la quale viene dichiarato pubblicamente il mancato
pagamento di un titolo di credito le cui caratteristiche prevedano l'immediata
esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali, tratte
accettate e vaglia cambiari sono soggetti al protesto.
Come avviene ?
Il titolo di credito che prevedeva il pagamento a favore di un creditore, in
una data specifica certa, viene consegnato, se non coperto, dalla banca
emittente ad un notaio o un ufficiale giudiziario. Quest' ultimo si reca
presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della
mancata riscossione od in assenza dell'interessato redige la levata del
protesto, rendendo così il titolo esecutivo.
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di
nascita.
Il titolo di credito divenuto esecutivo verrà consegnato alla banca che a sua
volta lo ritornerà al creditore addebitando a quest'ultimo le spese per il
protesto: il creditore deciderà a questo punto, qualora il protestato
continuasse a non pagare, di proseguire con il precetto e il conseguente
pignoramento nei suoi confronti.
Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere
all'iscrizione su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese,
questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al
Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su
carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10
giorni dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione
del Tribunale.
Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia
rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di
credito ed alle società finanziarie.
Per quanto tempo permane l'iscrizione nel Pubblico Registro Informatico dei
Protesti ?
Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel
caso il creditore prosegua nell'attività giudiziale) rimane iscritta nel
Pubblico Registro Informatico dei Protesti per 5 anni.
Si può cancellare un protesto ?
Qualora il protestato effettui il pagamento del dovuto e delle relative spese
prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno
dall'iscrizione, la segnalazione del protesto, secondo le nuove normative, può
essere cancellata. Se pagasse invece oltre l'anno, l'iscrizione permarrebbe:
potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro.
La cancellazione del protesto è automatica ?
No ! Solo nel caso in cui siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In
caso di pagamento entro l'anno, occorre che l'interessato presenti una
specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale: contro il
diniego alla riabilitazione il debitore può presentare reclamo in Corte
d'Appello, entro 10 giorni.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato fa domanda al Presidente
della Camera di Commercio, chiedendo la cancellazione definitiva dagli elenchi
(cartaceo ed informatico). Se l'istanza non fosse accolta entro 20 giorni
dalla presentazione, è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace
competente nel luogo di residenza del debitore. Ottenuta la cancellazione, il
protesto e' considerato come se non fosse mai avvenuto. L'istanza di
cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare di
essere stato protestato illegittimamente o per errore.
Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla
pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione
cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi
della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto
n° 316/2000 l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso
assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione
dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:
a) protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di
assegni bancari, nonché le
dichiarazioni emesse dalle stanze di
compensazione
b) dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia
cambiari. Le notizie del Registro sono conservate
per cinque anni dalla data di iscrizione
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i
terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema
informativo delle stesse. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la
Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la certificazione
sull'esito della ricerca.
Tutte le funzioni di gestione del Registro, il caricamento,
la modifica e la cancellazione dei dati, nonché l'interrogazione degli stessi
sono realizzate su piattaforma Unix e con accesso, via browser, a procedure
Web. Per i Pubblici Ufficiali InfoCamere realizza e rende disponibile la
procedura che consente la produzione dell'Elenco Protesti con strumenti
informatici e la trasmissione dello stesso su supporto magnetico o per via
telematica.
Normativa
Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000, regolamenta le modalità
di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis
del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.
La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in
materia di cancellazione dei protesti cambiari.
Il Registro informatico dei protesti sostituisce la
pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari, già a cura delle
Camere di Commercio ai sensi della L. n. 77 del 12 febbraio 1955. Esso è
accessibile attraverso i terminali delle Camere di Commercio o su altri
terminali collegati al sistema informativo camerale.
Cancellazione del protesto
Il debitore che paga una cambiale nel termine di 12 mesi
dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal
Registro Informatico dei dati relativi al protesto presentando formale domanda
su apposito modello al Presidente della Camera di Commercio il quale deve
provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La domanda, in bollo, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto: per
"titolo quietanzato" si intende un titolo recante il
timbro "pagato" dell’istituto di credito
con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca
oppure titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto
pagamento rilasciata dal creditore (persona
fisica o giuridica ed in questo ultimo caso il legale
rappresentante), con firma leggibile e fotocopia del documento
di identità. Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi
del protesto:
b) fotocopia del documento di identità del protestato.
Per ottenere la cancellazione del Registro è necessario
inoltre pagare alla Camera di Commercio diritti di segreteria pari ad € 8,00
per ogni singolo protesto.
Riabilitazione dei protestati
Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del
protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione
presentando domanda al Presidente del Tribunale (art. 17 L. 7 marzo 1996 n. 108
come modificato dall’art. 3 L. 18 agosto 2000 n. 235) corredata dai documenti
giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere
la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro
Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione al Presidente
della Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.
Dichiarazione di rettifica
Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi
dalla levata del protesto, può chiedere l’annotazione nel Registro
Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e
corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Analoga
istanza può essere richiesta dal debitore che non ha adempiuto
all’obbligazione a causa di una controversia. Per la pubblicazione è dovuto
un rimborso spese pari a € 5,00 per ciascuna dichiarazione (Circolare
Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come modificata dall’art. 2 della L. 18
agosto 2000, n. 235).
Modulistica
Istanza
di cancellazione per avvenuto pagamento
Istanza
di cancellazione per avvenuta riabilitazione
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